Art.  4.
(Registro nazionale delle associazioni pro loco).

      1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle associazioni pro loco, di seguito denominato «registro».
      2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero della solidarietà sociale.
      3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.